Whistleblower – segnalazione illeciti
Procedure e modalità per le segnalazioni di illecito
Cosa è il whistleblowing?
È una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, menzionata nel Piano Nazionale Anticorruzione e ripresa dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Lombardia (punto 5.5.)
Si applica anche al mondo scolastico?
Sì. Con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.
Come funziona?
Docenti, personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione:
- alla casella di posta: drlo.prevenzionecorruzione@istruzione.it
- al Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite il servizio postale. In questo caso Nel caso in cui la segnalazione avvenga tramite servizio postale, per poter usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.
In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.
Cosa non rientra nel whistleblower?
Fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi.
Segnalazioni di rilevanza penale, già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria.
Segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti.
Segnalazioni generiche e poco circostanziate.
Segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiamo a che fare con la corruzione.
Comunicato del Presidente ANAC del 6 febbraio 2018: Segnalazioni di illeciti presentate dal dipendente pubblico (c.d. Whistleblower)
- Link di accesso al Portale ANAC Segnalazione di condotte illecite – Whisteblowing
- (attivo dal 8 febbraio 2018)
Il sistema dell’ANAC per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179.
Ti ricordiamo che ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Ti ricordiamo inoltre che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
Registrando la tua segnalazione su questo portale, otterrai un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrai utilizzare per “dialogare” con ANAC in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.
Ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.
Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015)