Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Dlgs 33/2013 – Articolo 31, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016
La loro eventuale presenza è comunque verificata, in quanto nella Delibera ANAC n. 1310/2016 è auspicato che “ciascuna amministrazione continui a mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.lgs. 97/2016, fino alla scadenza naturale dell’obbligo nei termini indicati all’art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.